“La libertà d’informazione ha un duplice aspetto: la libertà di informarsi e la libertà di informare, il diritto di essere informato e il diritto di comunicare ad altri le proprie informazioni. L’uno e l’altro aspetto sono intrisecamente connessi e costituiscono i presupposti indefettibili di ogni attività umana. Una norma che vietasse a chiunque di svolgere una, sia pur minima, attività di informazione sarebbe una norma impossibile da osservare perchè comporterebbe la cessazione di ogni attività umana e dello stesso ordinamento giuridico.”
Ettore Giannantonio, Manuale di diritto dell’informatica, Cedam
L’interesse all’informazione è riconosciuto dall’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950 come diritto alla libertà di espressione, comprensiva della libertà di opinione e della libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera.
L’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana prevede inoltre che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La pubblicazione di informazioni è disciplinata dalle disposizioni della Legge 8 febbraio 1947 n. 48 (disposizioni sulla stampa). Queste stabiliscono che solo nel caso di pubblicazione periodica è necessario registrare una testata giornalistica presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, anche se solo attraverso un sito web.
Inoltre, la giurisprudenza consolidatasi sul diritto di cronaca ha stabilito le seguenti condizioni di liceità per la pubblicazione di notizie, anche lesive della riservatezza o della reputazione di un soggetto:
verità del fatto esposto o quanto meno diligente accertamento di essa: al riguardo chi pubblica non deve accontentarsi del fatto che la notizia sia circolata ma deve verificare che essa provenga da soggetti di sicura serietà;
interesse pubblico alla conoscenza del fatto;
continenza dell’esposizione: che cioè non travalichi lo scopo informativo;
attualità: sino a che continua ad essere di pubblico interesse (diritto all’oblio).
La rete ha da anni rivoluzionato il modo di soddisfare le esigenze dell’uomo moderno/homo technologicus di comunicare e informarsi.
Oltre un miliardo di individui nel mondo sono considerabili oggi utenti abitualmente collegati alla rete.
Vinton Cerf aveva intuito sin da subito il forte interesse per la tecnologia che aveva inventato (il protocollo di comunicazione TCP/IP), e che si è dimostrata tanto utile.
“Un termine che potrebbe definire Internet e la sua infrastruttura sotto una prospettiva differente da quella usuale è: ECOSISTEMA.
Internet è realmente una specie di economia e di ecologia, composta da un numero straordinario di parti differenti. Se pensiamo a Internet solo come a una infrastruttura fisica di telecomunicazioni (i routers, le aziende che fanno funzionare le reti che la compongono) stiamo eccessivamente limitando la consapevolezza di quello che fa funzionare Internet.
Oltre alle risorse fisiche di Internet, l’ECOSISTEMA è molto più vasto. Potete includere anche gli aspetti legali e forse anche regolamentari all’interno dei quali opera Internet.”
Vinton Cerf al “Workshop on Internet Governance”, tradotto e pubblicato da Stefano Trumpy su “Quaderni dell’Internet Italiano”
Poi arrivò il World Wide Web, inventato da Tim Berners Lee, ed il mondo cambiò, per sempre. Nacque la società dell’informazione, quel mare magnum in cui ogni giorno ci tuffiamo e che in tempi recenti è stato definito anche Web 2.0 in virtù dell’interazione e dei contenuti creati dagli utenti stessi (Blog, Social network, ecc.).
“I bit sono fenomeni fisici estranei al mondo del diritto nello stesso modo in cui sono ad esso estranei i fenomeni atmosferici. Nessuno ha mai pensato che le perturbazioni atmosferiche ricadano sotto il controllo della sovranità dello Stato che attraversa, e nessuno potrà pensare che la diffusione elettronica dei dati debba subire la stessa sorte.”
Tito Ballarino, Trattato breve di diritto della rete, Maggioli
Il diritto della rete internet, in senso ampio, comprenderebbe l’analisi delle problematiche giuridiche di tre fondamentali ambiti:
- infrastruttura di trasporto delle informazioni: costituita da tutte le reti fisse e mobili di comunicazione interconnesse fra loro;
- dispositivi di comunicazione collegati alla rete: personal computer, terminali, pda, telefonia mobile;
- contenuti: tutte le informazioni che vengono scambiate e pubblicate.
Diversamente dai primi due, i contenuti della rete, in funzione della maggiore quantità di diritti esposti a violazione, sono oggetto di svariate leggi, sentenze e dibattiti dottrinali.
Il diritto d’autore, particolarmente, è un vaso di Pandora nel dibattito giuridico-politico da quando la rete internet si è diffusa massivamente a livello planetario.
E’ superfluo ricordare quanto sia frequente il download e lo scambio di file musicali o video tutelati dal diritto d’autore.
Ma anche se il diritto non si esterna in segni tangibili, esiste comunque e dev’essere rispettato.
Una foto pubblicata sul web potrebbe essere protetta dal diritto d’autore o d’immagine anche senza segni evidenti che lo ribadiscano, così come non occorre scrivere “proprietà privata” sulla porta della propria abitazione.
D’altro canto proteggere maggiormente i propri diritti in rete, con accorgimenti tecnici efficaci, è cosa sensata in funzione della maggiore facilità con cui questi possono essere violati [non è invece sensato e fuori misura un legislatore che emana leggi estremamente repressive che chiedono di giustificarsi nelle violazioni massive].
I principi giuridici semplici ed efficaci alla base di un ordinamento giuridico democratico non sentono il peso degli anni e possono quindi regolamentare anche materie come le nuove tecnologie ed i nuovi sistemi di comunicazione ma, soprattutto, i loro contenuti.
E’ però al tempo stesso illusionistico credere di riuscire ad arginare le violazioni dei diritti che in rete si manifestano, senza che la legge intervenga con nuove disposizioni normative.
“Il compito del giurista, oggi, è di adattare il fenomeno internet alle regolamentazioni giuridiche statali che sopravvivono. Sono già stati individuati i punti in cui la corazza del vecchio diritto è stata perforata dalla pressione esercitata dalla comunicazione globale attraverso la rete. Essi sono: la protezione del consumatore, la proprietà industriale, il diritto d’autore, la tutela dei diritti della personalità. E la problematica che nasce si esprime attraverso due interrogativi: qual’è il tribunale che decide e qual’è il diritto applicabile?”
Tito Ballarino, op. citata
Per il diritto positivo non è quindi cambiato sostanzialmente nulla da quando per comunicare ci si poteva solo scrivere spedendosi una lettera su carta o, in tempi piu’ recenti, telefonarsi o inviarsi un fax e per reperire un’informazione si poteva andare solo in una biblioteca o dal giornalaio.
“E’ possibile risolvere i conflitti e istituire un ordine della rete mediante un diritto di nuova creazione? Ritengo che, a lungo andare, una cyber-lex fondata sull’esempio della lex mercatoria dovrà affermarsi”
Tito Ballarino, op. citata
