In questi giorni c’è grande fermento presso gli ordini forensi italiani. Il 19 novembre p.v. è il termine a partire dal quale le comunicazioni tra cancelleria ed avvocato nel Processo Civile Telematico (PCT) potranno essere gestite esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) in attuazione del D.M. Giustizia 44/2011.

Di cosa ci si deve preoccupare dunque? Probabilmente di nulla, o di poco. Molti avvocati hanno già diligentemente attivato e comunicato la propria PEC all’ordine di appartenenza.
Tuttavia, negli ultimi giorni alcune comunicazioni dei locali ordini professionali (quella dell’Ordine degli Avvocati di Milano è disponibile qui) stanno destando non pochi dubbi e incertezze.
Giova ribadire che la PEC è un account di posta elettronica come tanti altri. La differenza con la posta elettronica ordinaria sta nel fatto che adotta protocolli di comunicazione cifrati e maggiormente sicuri (obbligatori per legge) e che solo alcuni provider sono stati autorizzati a concederla (a farè cioè da Enti Certificatori). Per questo motivo, molti professionisti lungimiranti hanno attivato una PEC su domini propri presso i propri ISP (per es. giuseppe@pec.rossi.it è la casella PEC sul dominio “rossi.it” di cui è titolare l’avv. Giuseppe Rossi), invece che attivare le “generiche” PEC fornite da società che hanno stipulato convenzioni con gli ordini forensi.
Ciò premesso, i software che solitamente utilizziamo con la PEC (in sostanza i client di posta elettronica, Thunderbird, Outlook ecc.) non hanno funzionalità specifiche per il PCT. Quindi, le notifiche di cancelleria non avverrano direttamente su di essi (il cancelliere non invierà una email alla PEC dell’avvocato) ma attraverso un sistema che farà l’interrogazione degli eventi registrati presso il gestore locale dei singoli tribunali, via webservices, inviando alla PEC il risultato della “query”.
Dunque, nulla quaestio. Non c’è una nuova PEC da attivare, ma un nuovo PCT che prevede l’uso della PEC invece della CPECPCT (= non si ricevono i biglietti di cancelleria sul PDA, ma sulla PEC, comunicata all’ordine).
Orbene, quella indicata nelle comunicazioni degli ordini forensi NON E’ UNA PROCEDURA PER ATTIVARE LA PEC ma per iscriversi al PDA dell’ordine (gestito dalla società Nextel Spa). Il tutto viene condito con un po di FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) come ” [...] anche a causa della necessità per il singolo avvocato di dover provvedere autonomamente alla corretta configurazione di tutti i programmi di posta elettronica installati sui vari dispositivi in uso” e ” [...] al fine di non perdere il controllo dei dati ” così, nell’incertezza, si attiva un’altra PEC, tanto è gratuita. Ne parlava in tempi non sospetti l’avv. Carlo Piana in questo post.
Tutte le PEC approvate da DigitPA sono utilizzabili per i servizi del PCT, compreso quello di cui si tratta, e non è necessario munirsi di una nuova PEC. Sul perché il servizio del fornitore scelto dagli ordini non accetti le PEC degli altri operatori, cosa non comprensibile ma che mi pare inaccettabile, non c’è molto da dire: non ce n’è motivo e basta.
Esistono, tra l’altro, delle alternative perché i servizi di accesso al PCT sono forniti anche da altri operatori, come ad esempio Giuffrè.
Perché quindi gli ordini hanno pagato un servizio che prevede la gestione di un certo numero di caselle postali dedicate al PCT e continuano a pagarle? È come se avessero noleggiato un treno con tanto di vagone ristorante e adesso hanno soltanto una locomotiva, ma pagano comunque.
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