Diffamazione

La diffamazione s’identifica anche in un suggerimento di ricerca

Con Ordinanza del 24.3.2011 n. 3467, il Tribunale di Milano ha ordinato a Google Inc. la rimozione dei contenuti potenzialmente diffamatori pubblicati attraverso il servizio Autocomplete, ritenendola quindi direttamente responsabile per i messaggi che venivano evidenziati nel momento in cui l’utente si apprestava ad effettuare la ricerca di un noto imprenditore.

Google Autocomplete (già Google Suggest Search), infatti, rappresenta un servizio che, ricorrendo ad algoritmi matematici che operano in modo automatico, suggerisce all’utente termini o frasi da cercare relativamente alle parole chiave inserite da quest’ultimo. In particolare, nel caso in esame, non appena veniva digitata la prima parte del nome dell’imprenditore, il software automaticamente apriva una tendina sulla barra di digitazione che suggeriva di includere nella ricerca termini come “truffa” o “truffatore”, ritenendo che si trattasse dei risultati delle ricerche che avevano la maggiore popolarità tra gli utenti.

A fronte della richiesta del ricorrente di rimuovere tale associazione diffamatoria, Google ha sostenuto che, come peraltro già fatto in altre occasioni (Cfr. Tribunale di Padova, Ordinanza del 5.7.2010 n. 3512), il software agisce in modo del tutto automatico ed è, per tale motivo, immodificabile, così sostenendo l’assenza di una sua responsabilità ai sensi del D.Lgs. 70/2003 (vedi infra).

Ma il Giudice Meneghino ha ritenuto che il servizio proposto da Google non potesse essere ricondotto, in questo caso, tout court ad un servizio di hosting tradizionale, dal momento che le informazioni fornite non risultano essere memorizzate su un server, bensì rappresentano il frutto dei risultati di un software creato appositamente da Google. Motivo per cui ha ritenuto che il principio generale sancito dal D.Lgs. 70/2003 non dovesse ritenersi operante in questo caso (artt. 15 e 16 del citato decreto considerano “l’host provider” non responsabile delle informazioni fornite ma solo ed esclusivamente se dimostra di non essere stato effettivamente a conoscenza dell’illiceità delle informazioni e di aver provveduto tempestivamente alla rimozione di tali informazioni non appena ne è venuto a conoscenza).

Ed infatti, a ben vedere, tanto la finalità della norma quanto il bene giuridico tutelato sono i medesimi, sia qualora le informazioni siano contenute sul server, sia nel caso in cui vengano generate da un software, poiché lo scopo della legge è garantire la tutela della persona umana in tutte le sue espressioni.

E’ d’obbligo rilevare che la tutela del diritto all’immagine e alla reputazione di un individuo quale diritto inviolabile della persona umana deriva espressamente dalla Carta Costituzionale laddove, all’art.2 della Costituzione, viene affermata la rilevanza della persona umana in tutti i suoi aspetti, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali esplica la sua personalità (Cfr. Corte Costituzionale 184/1986; 479/1987).

D’altra parte, sarebbe illogico da un lato riconoscere ad un soggetto il diritto di chiedere la rimozione di un articolo o un post diffamatorio quando esso si trovi memorizzato su un server e negarlo, invece, quando la medesima diffamazione sia prodotta da un software automatico creato appositamente da una società per scopi commerciali.

Pertanto, a fronte di una precisa e corretta informazione, Google avrebbe avuto l’obbligo giuridico di adoperarsi con tutti gli strumenti possibili al fine di far cessare la condotta diffamatoria.

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Segnalo alcuni articoli/post che hanno trattato il caso partendo anzitutto dal blog di Carlo Piana che, insieme a Romolo Montanaro e a me, ha seguito la vicenda più da vicino in quanto legale dell’imprenditore ricorrente contro Google.

Autocompletion brings liability

Google e la diffamazione nel suggerimento di ricerca

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