Qualche giorno fa avevo notato la lodevole iniziativa di collaborazione tra lo studio legale Monducci Perri Spedicato & Partners e la Treccani per la redazione di circa 150 lemmi nelle materie del “business”, “diritto informatico” e “sicurezza informatica e protezione dei dati” da inserire nel “Dizionario Enciclopedico di Informatica, ICT e Media Digitali”, della Treccani appunto.

Sempre qualche giorno fa, Luca Tremolada ha pubblicato un articolo su Nòva in cui si narra della collaborazione di Treccani con Wikipedia e, infine, ho scoperto che Treccani già da un paio d’anni pubblica gratuitamente su internet diverse opere (Enciclopedia, Dizionario e Vocabolario).
Tutto molto pregevole per Treccani, insomma. Un editore rinomato nella cultura italiana che si svecchia e cerca ci levarsi di dosso l’etichetta del distributore di enciclopedie soprammobile per soli ricchi.
Poi ho dato un’occhiata ai contenuti dell’Enciclopedia online di Treccani e, in particolare, alle voci “Open Source” e “Software” e sono rimasto decisamente deluso. La prima voce non riporta alcun riferimento al Software Libero (o Free Software) da cui, senza dubbio, deriva quello che oggi è comunemente definito software Open Source. Poco più fa la voce più generica “Software” che accenna solo al free software come movimento.
Niente di male, ho pensato, Open Source è ormai comunemente accettato come Software Libero e viceversa. Purchè i contenuti siano però corretti. Invece no. Alla voce “Open Source” si legge: “La distribuzione di un software in formato o.s. presuppone la rinuncia da parte dei programmatori al diritto di proprietà intellettuale.“. La voce “Software”, inoltre, riporta un altro paio di affermazioni altrettanto sbagliate: “Esso (il software open source, n.d.r.) è prodotto da programmatori che collaborano a progetti di sviluppo in rete ma non vengono remunerati per il loro lavoro e viene distribuito su Internet con licenze che consentono l’accesso al codice sorgente e la sua modificazione mentre ne vietano la commercializzazione.” e ancora ” [...] ci si chiede se la circolazione libera dei prodotti software non favorisca comportamenti opportunistici di appropriazione, come per esempio prelevare codice libero, modificarlo e rivenderlo commercialmente.”
Al di là del fatto che occorrerebbe, quanto meno, un cenno al sistema di distribuzione più diffuso delle opere classificabili come software per capire cos’è davvero l’Open Source (ovvero il sistema dei contratti di licenza), affermare che il programmatore rinuncia al diritto di proprietà intellettuale se distribuisce il codice sorgente è errato nella misura in cui non si specifica che il programmatore può rinunciare ad alcuni diritti ma di certo non rinuncia alla proprietà intellettuale latu sensu, soprattutto se ci si riferisce alla diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera. Quest’ultimo, infatti, è inalienabile e irrinunciabile.
In relazione invece al fatto che i programmatori che sviluppano software open source non sono remunerati e non possono vendere i loro prodotti, è facile capire che ciò è quanto di più lontano dalla verità se si prende anche solo ad esempio il successo (commerciale) di Ubuntu e di Canonical. Treccani (rectius, gli autori delle voci in questione) sostanzialmente inciampa nell’errore grossolano che molti fanno, ovvero quello di considerare il Free Software (o Sofware Libero/Open Source) solo sotto l’aspetto della gratuità e non della libertà. E da quando poi non sarebbe possibile integrare codice sorgente rilasciato con licenza OS, o di SL che dir si voglia, con codice proprietario e poi commercializzarlo? Sempre che sia questo che l’autore della voce “Software” crede non si possa fare quando afferma che far circolare liberamente del software significa sottoporlo a comportamenti opportunistici di appropriazione.
Ci sarebbe anche dell’altro. Sempre alla voce “Software” si legge: “Il quadro cambiò drasticamente nel 1969 con la decisione di IBM di vendere separatamente hardware e software.” E’ vero. Nel 1969 IBM iniziò a vendere separatamente hardware e software ma non per una sua decisione. I giuristi che si occupano di nuove tecnologie sanno bene che il 1969 (il 17 gennaio per essere precisi) è da ricordare come l’anno in cui per la prima volta intervenne il Department of Justice per violazione della Sez. II dello Sherman Act (concorrenza sleale e abuso di posizione dominante) nell’ambito dell’informatica. IBM fu infatti accusata di aver prodotto e commercializzato, in regime di posizione dominante sul mercato, hardware e software in un unico prodotto (bundled). Anche in relazione a questa parte della voce “Software” sarebbe bene fare una rettifica perché c’è differenza tra il decidere spontaneamente di operare in un modo ed essere obbligati a farlo.
Qui mi fermo. Ci sarebbero da commentare anche altre parti e la stessa voce “Linux” che, com’è noto, non è il sistema operativo ma il suo Kernel.
Spero che Treccani, soprattutto in vista della sua collaborazione con Wikipedia, riveda meglio i contenuti di tutte quelle voci che sono da considerarsi fondamentali per l’informatica ed il diritto oggi. E’ un’osservazione di non poco conto. Stante l’alta affidabilità e attendibilità di cui gode, c’è il rischio che molti, non verificando per questo motivo i contenuti di Treccani con altri disponibili anche su internet, o facendolo comunque, riterranno ciò che Treccani ha scritto come la “verità assoluta”. Per ora, quindi, è forse meglio fidarsi solo di Wikipedia?