Lo scorso 8 novembre la Corte di Giustizia europea si era definitivamente pronunciata sulla Causa C-20/05 avente ad oggetto il contrassegno SIAE.
Qui c’è un mio articolo, pubblicato su Note Legali, che spiega in dettaglio la questione.
Il 2 aprile si è pronunciata sullo stessa questione la Corte di Cassazione italiana.

E’ il caso di chiarire subito che (entrambe) le sentenze non dichiarano l’illeggittimità ipso iure del contrassegno SIAE ma, intanto, stabiliscono che il giudice nazionale (di merito) deve disapplicare l’art. 181 bis della L. 633/1941 (che prevede appunto l’obbligo dell’apposizione del bollino).
Il 12 febbraio 2008 (con provvedimento del 2 aprile) la Corte di Cassazione si è infatti così espressa:
“Questo Collegio deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia cha ha il ruolo di qualificato interprete del diritto comunitario di cui definisce autoritariamente il significato con la conseguenza che una sentenza interpretativa di una norma si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia (v. per tutte sentenze Corte Cost 13/1985, 389/1989, 168/1991, Cass sez III 1.7.1999 n.9983).”
[ Principio per cui le leggi nazionali, quindi anche la Legge 633 del 1941 nell’ambito del diritto d’autore, devono essere sempre interpretate e relazionate (non solo in sede giudiziale) in funzione delle disposizioni normative comunitarie e internazionali che, collocandosi al di sopra di esse nella gerarchia delle fonti, ne possono modificare l’assetto normativo. ]
“In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo (Corte di Giustizia - n.d.r.), il giudice nazionale deve disapplicare - fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica - la regola interna che impone l’obbligo di apporre sui supporti il marchio SIAE in vista della loro commercializzazione.”
[ Quando, e se, sarà validamente perfezionata la procedura di notifica, il “bollino” dovrà comunque confrontarsi la Direttiva 92/100 CEE che al primo considerando recita: “[…] negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno;” ]
“In tal modo viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE con inevitabile influenza anche sulle disposizioni che regolano la misura patrimoniale della confisca.”
“Ritiene il Collegio che le conclusioni della Corte di Giustizia incidano su tutte le disposizioni normative che, successivamente alla entrata in vigore della Direttiva 83/98 CEE, hanno introdotto la necessità del timbro SIAE per le varie tipologie di supporti.“
Link utili all’approfondimento critico:
Avv. Guido Scorza (blog personale)
Avv. Daniele Minotti (Punto Informatico)